Art. 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
In vigore dal 17 gen 2022
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:
1)
all’articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente regolamento, per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0142 e 09.0143, per “pezzi detti ‘hampes’ congelati” si intendono pezzi detti “hampes” che, all’atto dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, sono presentati congelati con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.»;
2)
all’articolo 24, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
per “carni congelate” si intendono le carni con temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C all’atto dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione;»
3)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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