Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

In vigore dal 17 gen 2022
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato: 1) all’articolo 16, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Per le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento e relative ai contingenti tariffari per le carni bovine con i numeri d’ordine 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4003, 09.4455, 09.4001 e 09.4004, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso di prodotto, per paese di origine e per categoria di prodotto, come indicato nella parte B dell’allegato XV del presente regolamento. Tuttavia per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4003 non è necessario notificare il paese di origine.»; 2) l’articolo 27 è così modificato: a) al terzo comma, il numero d’ordine «09.4129» è soppresso; b) al quarto comma, il numero d’ordine «09.4129» è soppresso; c) il quinto comma è sostituito dal seguente: «I quantitativi nell’ambito dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4127, 09.4128 e 09.4130 che non sono stati utilizzati o assegnati nei precedenti sottoperiodi sono trasferiti al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4138 a decorrere dal 1o ottobre di ogni anno. Ciò vale anche per i quantitativi nell’ambito del contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4129 che non sono stati assegnati prima del 1o settembre o utilizzati prima del 1o ottobre.»; 3) all’articolo 43, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   I titoli di importazione rilasciati per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4002 sono validi per tre mesi a decorrere dalla data del rilascio. I titoli rilasciati prima dell’inizio del periodo contingentale sono validi per tre mesi a decorrere dal 1o luglio.»; 4) all’articolo 72, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   L’autorità emittente annota sul certificato di autenticità o sul certificato IMA 1 e sulla relativa copia il numero di rilascio del titolo e il quantitativo per il quale tale documento è stato utilizzato. Il quantitativo è espresso in unità intere, arrotondato al chilogrammo più vicino conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Il certificato di autenticità o il certificato IMA 1 è conservato dall’autorità emittente. La copia è restituita al richiedente per le procedure doganali secondo quanto indicato al titolo III del presente regolamento.»; 5) gli allegati III, IV, VIII, IX e XII sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.
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