Art. 3
In vigore dal 14 gen 2022
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, previa consultazione dell’Agenzia europea per i medicinali, riesamina la necessità di mantenere il biossido di titanio (E 171) o di sopprimerlo dall’elenco UE degli additivi alimentari destinati ad essere utilizzati esclusivamente come coloranti nei medicinali di cui all’allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 1333/2008.
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