Art. 1
In vigore dal 14 gen 2022
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati, di spessore superiore a 0,16 mm, attualmente classificati con i codici NC ex 7225 11 00 (codici TARIC 7225110011, 7225110015 e 7225110019) ed ex 7226 11 00 (codici TARIC 7226110012, 7226110014, 7226110016, 7226110092, 7226110094 e 7226110096) e originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America.
2. L’importo del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società menzionate singolarmente di cui al paragrafo 4 è pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione fissato al paragrafo 3 e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, se il secondo è inferiore al primo. Non è riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera dell’Unione è pari o superiore al corrispondente prezzo minimo all’importazione di cui al paragrafo 3. In nessun caso l’importo del dazio deve superare le aliquote di dazio ad valorem di cui al paragrafo 4.
3. Ai fini del paragrafo 2 si applica il prezzo minimo all’importazione di cui alla tabella seguente. Qualora la verifica successiva all’importazione riveli che il prezzo netto franco frontiera dell’Unione realmente pagato dal primo acquirente indipendente nell’Unione (prezzo successivo all’importazione) è inferiore al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, quale risulta dalla dichiarazione doganale, e che il prezzo successivo all’importazione è inferiore al prezzo minimo all’importazione, si applica il dazio equivalente alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di cui alla tabella seguente e il prezzo successivo all’importazione, a meno che l’applicazione del dazio ad valorem di cui al paragrafo 4 più il prezzo successivo all’importazione determinino un importo (prezzo realmente pagato più dazio ad valorem) inferiore al prezzo minimo all’importazione di cui alla tabella seguente.
Paesi interessati
Gamma di prodotti
Prezzo minimo all’importazione
(EUR/tonnellata di peso netto del prodotto)
Repubblica popolare cinese, Giappone, Stati Uniti d’America, Federazione russa, Repubblica di Corea
Prodotti con una perdita massima non superiore a 0,9 W/kg
2 043
Prodotti con una perdita massima superiore a 0,9 W/kg ma non superiore a 1,05 W/kg
1 873
Prodotti con una perdita massima superiore a 1,05 W/kg
1 536
4. Ai fini del paragrafo 2 si applicano le aliquote del dazio ad valorem di cui alla tabella seguente.
Società
Dazio ad valorem
Codice addizionale TARIC
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd, Shanghai RPC
21,5 %
C039
Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan, RPC
36,6 %
C056
JFE Steel Corporation, Tokyo, Giappone
39,0 %
C040
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo, Giappone
35,9 %
C041
POSCO, Seoul, Repubblica di Corea
22,5 %
C042
OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk;VIZ Steel, Ekaterinburg, Federazione russa
21,6 %
C043
AK Steel Corporation, Ohio, Stati Uniti d’America
22,0 %
C044
5. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel paragrafo 4 è il dazio ad valorem, come indicato nella tabella seguente.
Società
Dazio ad valorem
Codice addizionale TARIC
Tutte le altre società cinesi
36,6 %
C999
Tutte le altre società giapponesi
39,0 %
C999
Tutte le altre società coreane
22,5 %
C999
Tutte le altre società russe
21,6 %
C999
Tutte le altre società statunitensi
22,0 %
C999
6. L’applicazione delle misure per le società menzionate nel paragrafo 4 è soggetta alla condizione che alle autorità doganali degli Stati membri sia presentata una fattura commerciale valida e un certificato del produttore rispettivamente conformi alle disposizioni di cui agli allegati I e II. Se non sono presentati né il certificato né la fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. Nel certificato del produttore sono elencate le perdite massime effettive per ogni rotolo, in Watt per chilogrammo, ad una frequenza di 50 Hz e ad una induzione magnetica di 1,7 Tesla.
7. Per i produttori menzionati singolarmente e qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (66), il prezzo minimo all’importazione precedentemente definito è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. Il dazio dovuto corrisponde allora alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione ridotto, prima dello sdoganamento.
8. Per tutte le altre società e qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.
9. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:58:oj#art-1