Art. 1
In vigore dal 14 gen 2022
1. L’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 è così modificato:
«Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd
B773»
è sostituito da
«Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd
B773».
2. A decorrere dal 3 novembre 2020 il codice addizionale TARIC B773, precedentemente attribuito a Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd, si applica a Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd.
3. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Oyama Technology (Jiangsu) Co., Ltd in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 per quanto riguarda Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:57:oj#art-1