Art. 2
Sforzo normale di pesca dei pescherecci
In vigore dal 13 gen 2022
Sforzo normale di pesca dei pescherecci
Ai fini dell’articolo 18, paragrafo 5, secondo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1139, gli Stati membri si basano sui seguenti elementi per decidere cosa debba intendersi per sforzo normale di pesca del peschereccio per il quale è presentata una domanda di sostegno:
(1)
le caratteristiche e i modelli di pesca del peschereccio interessato;
(2)
la media di dieci bordate di pesca rappresentative effettuate nel corso dei tre anni civili precedenti la domanda di sostegno; e
(3)
le tecniche di pesca utilizzate e il tempo trascorso in mare dal peschereccio interessato durante le bordate di pesca rappresentative.
Storico versioni
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