Art. 2
Casi di inosservanza
In vigore dal 13 gen 2022
Casi di inosservanza
I casi di inosservanza grave, da parte di uno Stato membro, delle norme della politica comune della pesca che possono comportare la sospensione dei pagamenti a norma dell’articolo 43 del regolamento (UE) 2021/1139 sono i casi di inosservanza di cui all’ nei quali uno Stato membro soggetto all’interruzione dei termini di pagamento di una domanda di pagamento a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1139 non abbia adottato le misure necessarie per conformarsi entro il periodo di tale interruzione.
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