Art. 3

Criteri per applicare le rettifiche finanziarie

In vigore dal 13 gen 2022
Criteri per applicare le rettifiche finanziarie 1.   Le aliquote forfettarie della rettifica finanziaria di cui all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1139 ammontano al 2 %, 5 %, 10 %, 25 %, 50 % o 100 % del contributo dell'Unione assegnato ai pertinenti obiettivi specifici del FEAMPA, o alla parte corrispondente di tali obiettivi, nell'ambito del programma operativo dello Stato membro interessato. 2.   Nell'allegato figurano le fasce delle aliquote forfettarie da applicare ai singoli casi di inadempienza delle norme della PCP. L'aliquota da usare sarà determinata conformemente ai criteri di cui all'. 3.   Se a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1139 la Commissione adotta un atto di esecuzione per procedere a rettifiche finanziarie nell'ambito dello stesso obiettivo specifico del FEAMPA per diversi casi di grave inadempienza individuati a norma dell'articolo 43, paragrafo 4, dello stesso regolamento, le aliquote forfettarie non sono cumulabili e la rettifica finanziaria è fissata all'interno della fascia superiore di aliquota applicabile ai casi in questione, come stabilito nell'allegato. 4.   Se la Commissione applica una rettifica finanziaria per un caso di inadempienza delle norme della PCP e lo Stato membro non adotta le opportune misure correttive, l'aliquota forfettaria può essere aumentata al livello immediatamente superiore all'interno della fascia applicabile a tale caso di inadempienza delle norme della PCP come stabilito nell'allegato. 5.   Oltre ai casi espressamente previsti dall'allegato, un'aliquota forfettaria pari al 100 % del contributo dell'Unione assegnato ai pertinenti obiettivi specifici del FEAMPA, o alla parte corrispondente di tali obiettivi nell'ambito del programma operativo dello Stato membro interessato può essere applicata se: (a) l'inadempienza delle norme della PCP è così sostanziale, frequente o diffusa da costituire un completo fallimento del sistema, tale da mettere a rischio la legalità delle azioni dello Stato membro o la regolarità del finanziamento della PCP, oppure (b) vi è la prova che lo Stato membro ha deliberatamente agito con negligenza per quanto riguarda l'adozione di misure volte a porre rimedio all'inosservanza delle norme della PCP.
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