Art. 2

Criteri per stabilire i livelli delle rettifiche finanziarie

In vigore dal 13 gen 2022
Criteri per stabilire i livelli delle rettifiche finanziarie I livelli di rettifica finanziaria di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1139 sono stabiliti sulla base dei criteri seguenti: (a) rilevanza del danno potenziale per le risorse biologiche marine risultante dall'inadempienza delle norme della PCP; (b) frequenza dell'inadempienza; (c) durata dell'inadempienza; (d) azioni correttive adottate dallo Stato membro interessato.
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