Art. 2
Criteri per stabilire i livelli delle rettifiche finanziarie
In vigore dal 13 gen 2022
Criteri per stabilire i livelli delle rettifiche finanziarie
I livelli di rettifica finanziaria di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1139 sono stabiliti sulla base dei criteri seguenti:
(a)
rilevanza del danno potenziale per le risorse biologiche marine risultante dall'inadempienza delle norme della PCP;
(b)
frequenza dell'inadempienza;
(c)
durata dell'inadempienza;
(d)
azioni correttive adottate dallo Stato membro interessato.
Storico versioni
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