Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/583
In vigore dal 12 gen 2022
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/583
L’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2017/583 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per determinare le obbligazioni per le quali non esiste un mercato liquido ai fini dell’articolo 6 e secondo la metodologia specificata all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), si applica l’approccio del criterio di liquidità ‘numero medio giornaliero delle operazionì, utilizzando il ‘numero medio giornaliero delle operazionì corrispondente alla fase S3 (7 operazioni giornaliere).»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario ai fini dell’articolo 5 e secondo la metodologia specificata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punto i), si applica l’approccio del percentile delle operazioni, utilizzando il percentile delle operazioni corrispondente alla fase S3 (50° percentile).
Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario ai fini dell’articolo 5 e secondo la metodologia specificata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punti da ii) a iv), si applica l’approccio del percentile delle operazioni, utilizzando il percentile delle operazioni corrispondente alla fase S1 (30° percentile).».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:629:oj#art-1