Art. 2

In vigore dal 12 gen 2022
Per un periodo transitorio che termina il 15 settembre 2022, continua ad essere autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di pollame e volatili in cattività e del relativo materiale germinale, accompagnate dall’opportuno modello di certificato sanitario/ufficiale o dall’opportuno modello di certificato sanitario rilasciato conformemente ai modelli di cui all’allegato II, capitoli 27, 28 e 34, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a detto regolamento di esecuzione dal presente regolamento, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 15 giugno 2022.
Storico versioni

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