Art. 2
In vigore dal 11 gen 2022
Per un periodo transitorio che termina il 15 settembre 2022 continua ad essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale accompagnate dagli opportuni certificati sanitari/ufficiali, certificati ufficiali o certificati sanitari rilasciati conformemente ai modelli di cui all'allegato III, capitoli 1, 2, da 24 a 28, 31, da 33 a 35, da 41 a 45, 50 e 52, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportatevi dal presente regolamento di esecuzione, a condizione che il certificato in questione sia stato rilasciato entro il 15 giugno 2022.
Storico versioni
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