Art. 1

In vigore dal 11 gen 2022
Nell’allegato I, sezione 2, capitolo II-1, della direttiva 2009/45/CE, la parte B è sostituita dalla seguente: «PARTE B — STABILITÀ A NAVE INTEGRA, COMPARTIMENTAZIONE E STABILITÀ IN CONDIZIONI DI AVARIA Le navi devono applicare le disposizioni della convenzione SOLAS, capitolo II-1, parti da B a B-4, e successive modifiche, fatta eccezione per la regola 8-1.».
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