Art. 3
Sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni
In vigore dal 21 dic 2021
Sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni
Gli Stati membri eseguono scambi di informazioni da effettuarsi a norma del regolamento (UE) 2021/2115 o in conformità degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma del medesimo regolamento mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021» per il quale le responsabilità della Commissione e degli Stati membri sono determinate nell’allegato II di tale regolamento.
In deroga al paragrafo 1, le informazioni relative al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 che devono essere inviate dagli Stati membri in conformità dell’atto di esecuzione da adottare sulla base dell’articolo 143, paragrafo 4, del medesimo regolamento saranno trasmesse in conformità delle norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (2) e mediante il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione che la Commissione mette a disposizione ai sensi di detto regolamento di esecuzione.
Storico versioni
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