Art. 4

Aiuto finanziario dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione

In vigore dal 21 dic 2021
Aiuto finanziario dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione 1.   L’aiuto finanziario dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera g), del regolamento (UE) 2021/2115 da versare ai distillatori, comprensivo di un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta di cui all’articolo 60, paragrafo 3, terzo comma, di detto regolamento, non supera: a) per l’alcole greggio ottenuto dalle vinacce: 1,1 EUR/% volume/hl; b) per l’alcole greggio ottenuto da vino e fecce: 0,5 EUR/% volume/hl. 2.   Gli Stati membri fissano gli importi effettivi da versare a titolo di aiuto finanziario dell’Unione in base a criteri oggettivi e non discriminatori e tenendo conto delle diverse tipologie di produzione.
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Aiuto finanziario dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (Art. 4 Regolamento (UE) 2022/129) — Testo vigente | Portale Normativo