Art. 8

Contabilità degli organismi pagatori

In vigore dal 21 dic 2021
Contabilità degli organismi pagatori 1.   Ogni organismo pagatore tiene una contabilità riservata esclusivamente all'imputazione delle spese e delle entrate di cui all', paragrafo 1, e agli del regolamento (UE) 2021/2116 e all'utilizzazione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione per il pagamento delle spese corrispondenti. Tale contabilità permette di distinguere e fornire separatamente i dati finanziari per i Fondi. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, su sua richiesta, le informazioni relative alle spese effettuate e alle entrate con destinazione specifica riscosse. 2.   Gli organismi pagatori degli Stati membri che non hanno adottato l'euro tengono una contabilità in cui sono indicati gli importi espressi nella valuta nella quale le spese e le entrate sono state sostenute o riscosse. Tuttavia, per permettere il consolidamento del totale delle spese sostenute e delle entrate riscosse, essi devono essere in grado di fornire i dati corrispondenti in valuta nazionale e in euro. 3.   Per quanto riguarda il FEASR, ogni organismo pagatore tiene una contabilità che permette di identificare tutte le operazioni per piano e intervento. In tale contabilità figurano in particolare: a) l'importo della spesa pubblica e l'importo del contributo dell'Unione pagati per ogni operazione; b) gli importi da recuperare presso i beneficiari per le irregolarità o le negligenze constatate; c) gli importi recuperati, con identificazione dell'operazione di origine.
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