Art. 7

Metodologie di audit

In vigore dal 21 dic 2021
Metodologie di audit 1.   Le metodologie di audit pertinenti per l'audit di certificazione sono definite nella strategia di audit di cui all', paragrafo 2. 2.   Per realizzare gli obiettivi dell'audit e rilasciare il parere di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, le tappe dell'audit comprendono audit dei sistemi, verifiche sostanziali, se necessario, e la verifica delle riconciliazioni delle dichiarazioni finanziarie e di gestione. 3.   Per quanto riguarda l'audit dei sistemi di governance, l'organismo di certificazione effettua audit dei sistemi, i quali possono includere verifiche di conformità e verifiche dei controlli generali informatici e dei controlli delle applicazioni, ai fini della verifica della progettazione e dell'attuazione del sistema. 4.   La verifica sostanziale delle spese comprende la verifica della legalità e della regolarità delle operazioni sottostanti a livello dei beneficiari finali per quanto riguarda le misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014, nonché per il pagamento specifico per il cotone e il sostegno al prepensionamento a norma, rispettivamente, del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, e dell'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115. A tal fine l'organismo di certificazione può accompagnare l'organismo pagatore quando questo effettua i controlli in loco di secondo livello. L'organismo di certificazione non può accompagnare l'organismo pagatore quando questo effettua i controlli in loco iniziali, tranne nelle situazioni in cui sarebbe materialmente impossibile ri-verificare il controllo iniziale effettuato dall'organismo pagatore. 5.   Per quanto riguarda l'audit del sistema di rendicontazione dell'efficacia dell'attuazione, l'organismo di certificazione effettua verifiche delle registrazioni e delle banche dati per verificare se gli indicatori di output e gli di risultato sono correttamente comunicati e corrispondono, rispettivamente, alle spese finanziate dall'Unione o agli obiettivi di intervento. L'organismo di certificazione verifica e conferma le giustificazioni date per le differenze tra la spesa annuale dichiarata per un intervento e l'importo corrispondente all'indicatore di output pertinente comunicato a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116. Il lavoro dell'organismo di certificazione comprende anche la verifica del calcolo degli indicatori. 6.   L'organismo di certificazione può basarsi sui risultati dell'audit dei revisori esterni degli organismi che attuano gli strumenti finanziari ai fini della garanzia globale e, su tale base, può decidere di limitare il proprio lavoro di audit. Nel contesto dei fondi di garanzia, l'organismo di certificazione può condurre audit degli organismi che forniscono nuovi prestiti sottostanti solo quando si verificano una o entrambe le seguenti situazioni: a) i documenti giustificativi, che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali, non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario; b) vi sono prove che i documenti disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario non costituiscono una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito. Lo Stato membro definisce le modalità per garantire la pista di audit degli strumenti finanziari conformemente al modello di cui all'allegato III, dimostrando il rispetto delle condizioni o il conseguimento dei risultati. 7.   Entro la fine di ogni anno civile la Banca europea per gli investimenti (BEI), o altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione e che attuano strumenti finanziari, trasmette agli Stati membri la relazione annuale di audit di cui all', paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 elaborata dai loro revisori esterni e riguardante gli elementi di cui all'allegato IV del presente regolamento. 8.   La Commissione stabilisce ulteriori condizioni e linee guida per la definizione delle procedure di audit, l'integrazione dei campioni, la pianificazione e l'esecuzione delle ri-verifiche in loco delle operazioni, ove necessario, nel quadro degli orientamenti previsti all', paragrafo 4.
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Metodologie di audit (Art. 7 Regolamento (UE) 2022/128) — Testo vigente | Portale Normativo