Art. 65
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 21 dic 2021
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica a partire dal 1o gennaio 2023.
Tuttavia:
a)
gli si applicano alle spese sostenute e alle entrate con destinazione specifica riscosse dagli Stati membri a partire dal 16 ottobre 2022;
b)
l', paragrafo 1, secondo comma, lettera e), si applica alle entrate con destinazione specifica riscosse a decorrere dal 1o gennaio 2026 per i programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;
c)
il capo VI si applica ai pagamenti effettuati a partire dall'esercizio finanziario 2024.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:128:oj#art-65