Art. 64
Abrogazioni
In vigore dal 21 dic 2021
Abrogazioni
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Tuttavia:
a)
gli articoli da 21 a 24 e gli articoli da 27 a 34 di tale regolamento continuano ad applicarsi al FEASR in relazione alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore nell'ambito dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e per quanto riguarda il FEAGA in relazione ai programmi operativi approvati a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b)
l' di detto regolamento continua ad applicarsi ai pagamenti effettuati per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023;
c)
gli allegati II e III di detto regolamento continuano ad applicarsi ai fini dell', lettere f) e g), del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:128:oj#art-64