Art. 63
Dati e trasmissione
In vigore dal 21 dic 2021
Dati e trasmissione
1. Nello stesso giorno in cui presentano i conti annuali alla Commissione, gli Stati membri trasmettono i dati sugli importi versati da fonti nazionali per tutte le spese relative ai Fondi di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c).
2. I dati richiesti a norma del paragrafo 1 sono trasmessi secondo la stessa struttura dei dati da trasmettere a norma dell', paragrafo 1, lettere b) e c). Tali informazioni sono fornite sulla base del modello messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione mediante sistemi informatici.
Storico versioni
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