Art. 61
Informazioni dei beneficiari
In vigore dal 21 dic 2021
Informazioni dei beneficiari
Le informazioni relative ai beneficiari di cui all'articolo 98 del regolamento (UE) 2021/2116 sono fornite inserendole nei moduli di domanda di aiuto o di sostegno da parte del FEAGA o del FEASR, oppure in altro modo al momento della raccolta dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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