Art. 59
Pubblicazione dei beneficiari in caso di importi di modesta entità
In vigore dal 21 dic 2021
Pubblicazione dei beneficiari in caso di importi di modesta entità
1. Se l'importo dell'aiuto ricevuto da un beneficiario in un anno è pari o inferiore a 1 250 EUR, il beneficiario in questione è identificato da un codice. Gli Stati membri decidono la forma di tale codice.
2. Qualora, a causa del numero limitato di beneficiari residenti o registrati in un determinato comune, le informazioni sui beneficiari di cui al paragrafo 1 consentano di identificare una persona fisica come beneficiario, lo Stato membro interessato pubblica come informazione, ai fini dell', paragrafo 3, primo comma, lettera l), del regolamento (UE) 2021/1060, l'entità amministrativa immediatamente più ampia di cui fa parte il comune considerato.
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