Art. 58
Forma e modalità di presentazione
In vigore dal 21 dic 2021
Forma e modalità di presentazione
1. Le informazioni di cui all'articolo 98 del regolamento (UE) 2021/2116 in combinato disposto con l', paragrafo 3, primo comma, lettere a), b), d), da f) a l), del regolamento (UE) 2021/1060 sono pubblicate in formati aperti e leggibili meccanicamente, come CSV o XLXS, e contengono le informazioni specificate nell'allegato VIII del presente regolamento, compreso il codice dell'operazione, come descritto nell'allegato IX del presente regolamento.
2. Gli Stati membri possono decidere di non pubblicare le informazioni di cui all', paragrafo 3, primo comma, lettere f) e g), del regolamento (UE) 2021/1060, in relazione ai tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui all' del regolamento (UE) 2021/2115, ai tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2021/2115 e alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013.
3. Le informazioni sono accessibili attraverso uno strumento di ricerca online che consente all'utente di cercare i beneficiari per nome, gruppo di beneficiari, comune, importi ricevuti od operazione, o mediante una combinazione degli stessi, e di estrarre le informazioni corrispondenti sotto forma di un insieme unico di dati.
4. Le informazioni sono fornite nella lingua o nelle lingue dello Stato membro e/o in una delle tre lingue di lavoro della Commissione.
5. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono espresse in euro. Uno Stato membro che non ha adottato l'euro esprime gli importi sia in euro che nella valuta nazionale utilizzando due tabelle distinte in formati aperti e leggibili meccanicamente.
6. Alle valute nazionali si applica il tasso di cambio di cui all' del regolamento delegato (UE) 2022/127.
7. Le informazioni di cui all'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 in combinato disposto con l', paragrafo 3, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2021/1060 sono pubblicate in un documento separato contenente almeno le informazioni di cui all'allegato IX del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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