Art. 57

Informazione sulle cauzioni incamerate, sui tipi di cauzioni e sui fideiussori

In vigore dal 21 dic 2021
Informazione sulle cauzioni incamerate, sui tipi di cauzioni e sui fideiussori 1.   Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione, per ciascun esercizio, i dati relativi al numero totale e all'importo totale delle garanzie divenute escutibili, indipendentemente dalla fase raggiunta dai procedimenti di cui all', indicando separatamente quelle accreditate ai bilanci nazionali e quelle accreditate al bilancio dell'Unione. I dati sono conservati per tutte le garanzie di importo superiore a 1 000 EUR divenute escutibili e per ciascuna disposizione dell'Unione che preveda la costituzione di una garanzia. I dati riguardano sia le somme pagate direttamente dagli interessati, sia quelle riscosse mediante realizzo della garanzia. 2.   Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione l'elenco: a) dei tipi di istituti abilitati a prestare fideiussioni, nonché dei requisiti necessari al riguardo; b) dei tipi di garanzie accettate ai sensi dell', paragrafo 2, nonché delle relative condizioni.
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