Art. 46

Controlli ad opera degli Stati membri

In vigore dal 21 dic 2021
Controlli ad opera degli Stati membri 1.   Il controllo sistematico dei documenti commerciali delle imprese, di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, si applica, per ciascuno dei periodi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, a un numero di imprese che non può essere inferiore a metà delle imprese le cui entrate o i cui pagamenti, o la loro somma, nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA superano i 150 000 EUR per l'esercizio finanziario FEAGA precedente l'inizio del periodo di controllo in questione. 2.   Per ogni periodo di controllo gli Stati membri selezionano le imprese da controllare, fermi restando i loro obblighi stabiliti dall'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, in base a un'analisi del rischio per tutte le misure che si prestano a questo tipo di analisi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'analisi del rischio nell'ambito del piano di controllo di cui all'articolo 80, paragrafo 1 del suddetto regolamento. 3.   Per le misure per le quali lo Stato membro ritiene che l'analisi del rischio non sia praticabile, devono obbligatoriamente essere controllate le imprese che percepiscono pagamenti superiori a 350 000 EUR nel sistema di finanziamento del FEAGA e che non sono state controllate ai sensi del presente regolamento e del titolo IV, capo III, del regolamento (UE) 2021/2116 durante uno dei due periodi di controllo precedenti. 4.   Il periodo di controllo va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente.
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