Art. 45

Requisiti per lo strumento di estrazione dei dati

In vigore dal 21 dic 2021
Requisiti per lo strumento di estrazione dei dati 1.   Al fine di avvalersi volontariamente dello strumento di estrazione dei dati di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 che la Commissione deve mettere a disposizione per i controlli di cui all' di tale regolamento, gli Stati membri provvedono affinché: a) i sistemi di gestione e di controllo, compreso il sistema integrato di gestione e di controllo di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 possano essere collegati elettronicamente allo strumento e, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e l'intervento manuale, lo scambio dei dati sia automatico e in formato leggibile meccanicamente; b) le informazioni e i controlli effettuati con lo strumento di estrazione dei dati possano essere automaticamente ritrasmessi ai sistemi di gestione e di controllo e possano essere registrati e archiviati in tali sistemi. 2.   Se lo Stato membro decide di utilizzare le informazioni raccolte a norma dell' del presente regolamento per la preparazione del campione di controllo cui all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116, le informazioni possono essere verificate mediante tale strumento di estrazione dei dati.
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Requisiti per lo strumento di estrazione dei dati (Art. 45 Regolamento (UE) 2022/128) — Testo vigente | Portale Normativo