Art. 38
Decisione di non avviare o di non proseguire un'indagine nell'ambito della verifica di conformità
In vigore dal 21 dic 2021
Decisione di non avviare o di non proseguire un'indagine nell'ambito della verifica di conformità
1. La Commissione può decidere di non avviare o di non portare avanti un'indagine di conformità a norma dell' del regolamento (UE) 2021/2116, se, a suo giudizio, la possibile rettifica finanziaria risultante dall'inosservanza emersa da un'indagine di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento non supera i 50 000 EUR e il 2 % della spesa interessata o degli importi da recuperare.
2. Se riduce i pagamenti mensili in applicazione dell', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione può decidere di non avviare o di non portare avanti un'indagine di conformità a norma dell' di tale regolamento purché lo Stato membro interessato non abbia sollevato obiezioni contro l'applicazione del presente paragrafo nell'ambito della procedura di cui all', paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.
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