Art. 37

Procedura di conformità

In vigore dal 21 dic 2021
Procedura di conformità 1.   Per stabilire gli importi da escludere dal finanziamento dell'Unione, qualora constati che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell'Unione, la Commissione usa le proprie risultanze e tiene conto delle informazioni messe a sua disposizione dagli Stati membri, purché tali informazioni le siano fornite entro i termini da essa stabiliti nell'ambito della procedura di conformità svolta a norma dell' del regolamento (UE) 2021/2116 e in conformità del presente articolo. Per gli interventi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo di cui all' di tale regolamento, la Commissione tiene conto anche delle relazioni di valutazione sulla qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, dell'applicazione geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici. 2.   Qualora a seguito di un'indagine ritenga che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell'Unione, la Commissione comunica le proprie risultanze allo Stato membro interessato specificando i provvedimenti correttivi da adottare per garantire, in futuro, l'osservanza di tali norme e indica il livello provvisorio della rettifica finanziaria che in questa fase della procedura ritiene corrispondere alle proprie risultanze. Tale comunicazione indica anche la previsione di una riunione bilaterale entro 5 mesi dalla scadenza del termine di risposta concesso allo Stato membro. La comunicazione deve fare riferimento al presente articolo. Lo Stato membro è tenuto a rispondere entro 2 mesi dalla ricezione della comunicazione. Nella loro risposta gli Stati membri hanno la possibilità, in particolare, di: a) dimostrare alla Commissione che l'effettiva portata dell'inosservanza o il rischio per i Fondi sono inferiori a quanto indicato dalla Commissione; b) informare la Commissione dei provvedimenti correttivi adottati per assicurare il rispetto delle norme dell'Unione e della data effettiva della loro attuazione. In casi giustificati la Commissione, su richiesta motivata dello Stato membro interessato, può autorizzare una proroga di 2 mesi al massimo del suddetto termine di 2 mesi. Il motivo giustificato può essere l'accertamento del calcolo dello Stato membro da parte dell'organismo di certificazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione prima della scadenza di tale periodo. Se ritiene che la riunione bilaterale non sia necessaria, lo Stato membro ne informa la Commissione nella risposta alla comunicazione. 3.   Nella riunione bilaterale entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare, come pure sulla valutazione della gravità dell'inosservanza e del danno finanziario causato al bilancio dell'Unione. Entro i 30 giorni lavorativi successivi alla riunione bilaterale la Commissione elabora il relativo verbale e lo trasmette agli Stati membri. Gli Stati membri possono trasmettere alla Commissione le loro osservazioni entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del verbale. Entro i 6 mesi successivi alla trasmissione del verbale della riunione bilaterale la Commissione comunica formalmente le proprie conclusioni allo Stato membro sulla base delle informazioni ricevute nell'ambito della procedura di conformità. La comunicazione contiene la valutazione delle spese da escludere dal finanziamento dell'Unione a norma dell' del regolamento (UE) 2021/2116 e degli del regolamento delegato (UE) 2022/127. La comunicazione fa riferimento all', paragrafo 1, del presente regolamento. Se lo Stato membro comunica alla Commissione che la riunione bilaterale non è necessaria, il termine di 6 mesi decorre dalla data alla quale la Commissione riceve tale comunicazione. 4.   Se lo Stato membro si è avvalso della procedura di conciliazione di cui all', la Commissione è tenuta a comunicargli le proprie conclusioni non oltre 6 mesi: a) dal ricevimento della relazione dell'organo di conciliazione; o b) dal ricevimento di informazioni supplementari dallo Stato membro entro il termine stabilito a norma dell', paragrafo 3, secondo comma, purché siano rispettate le condizioni stabilite al paragrafo 6 del presente articolo. 5.   Per l'applicazione dei paragrafi 3 e 4 entro i rispettivi termini ivi previsti, la Commissione deve disporre di tutte le informazioni pertinenti per la specifica fase della procedura. Ove ritenga che le manchino determinate informazioni la Commissione può, in qualsiasi momento nei termini fissati in questi paragrafi: a) chiedere informazioni supplementari allo Stato membro; a questa richiesta lo Stato membro è tenuto a rispondere entro 2 mesi dal ricevimento della comunicazione; e/o b) informare lo Stato membro che intende compiere una missione di audit supplementare per eseguire le verifiche necessarie. In tal caso, i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 decorrono nuovamente a partire dal ricevimento, da parte della Commissione, delle informazioni supplementari richieste oppure dall'ultimo giorno della missione di audit supplementare. Quando includono una parte o la totalità del mese di agosto, i termini di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e al presente paragrafo sono sospesi durante quel mese. 6.   Ai fini della valutazione della spesa da escludere dal finanziamento dell'Unione le informazioni trasmesse dagli Stati membri dopo la comunicazione formale della Commissione di cui al paragrafo 3, terzo comma, possono essere prese in considerazione soltanto: a) se ciò è necessario per evitare di sovrastimare il danno finanziario causato al bilancio dell'Unione; e b) se la trasmissione tardiva delle informazioni è giustificata da fattori esterni e non compromette la tempestiva adozione da parte della Commissione della decisione ai sensi dell' del regolamento (UE) 2021/2116. 7.   La Commissione, dopo aver comunicato le proprie conclusioni agli Stati membri a norma del paragrafo 3 o 4, del presente articolo, adotta, se necessario, una o più decisioni a norma dell' del regolamento (UE) 2021/2116 per escludere dal finanziamento dell'Unione la spesa interessata dall'inosservanza delle norme dell'Unione. La Commissione ha facoltà di portare avanti procedure consecutive di conformità fino a quando lo Stato membro abbia effettivamente attuato i provvedimenti correttivi. 8.   Per quanto riguarda il FEAGA, le riduzioni del finanziamento dell'Unione sono operate dalla Commissione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione a norma dell' del regolamento (UE) 2021/2116. Per quanto riguarda il FEASR, le detrazioni dal finanziamento dell'Unione sono operate dalla Commissione sul pagamento per cui lo Stato membro presenta la dichiarazione di spesa dopo l'adozione della decisione a norma dell' del regolamento (UE) 2021/2116. Tuttavia la Commissione può adottare, su richiesta dello Stato membro e previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, una decisione di esecuzione che fissa una data diversa per le detrazioni, oppure ne autorizza il rimborso in non più di tre rate, se ciò è giustificato dall'entità delle detrazioni secondo quanto previsto da un atto di esecuzione adottato a norma dell' del regolamento (UE) 2021/2116. Tale richiesta di rateizzazione è presentata dallo Stato membro alla Commissione entro 5 giorni dalla consultazione del comitato dei Fondi agricoli in merito alla decisione a norma dell' di tale regolamento. 9.   Per gli Stati membri beneficiari di un sostegno finanziario a norma dei regolamenti (CE) n. 332/2002 (22) e (UE) n. 407/2010 (23) del Consiglio e del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro e previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, adottare una decisione di esecuzione che rinvia, per un periodo non superiore a 24 mesi a decorrere dalla data di adozione, l'esecuzione delle decisioni adottate dopo il 1° maggio 2025 a norma dell' del regolamento (UE) 2021/2116 ("decisione di rinvio"). La decisione di rinvio consente che le detrazioni siano effettuate dopo la fine del periodo di rinvio in tre rate annuali. Se l'importo totale oggetto della decisione di rinvio rappresenta più dello 0,02 % del prodotto interno lordo dello Stato membro, la Commissione può autorizzare il rimborso in cinque rate annuali al massimo. La Commissione può decidere, su richiesta dello Stato membro e previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, di prorogare una volta, per un periodo non superiore a 12 mesi, il periodo di rinvio di cui al primo comma. Lo Stato membro beneficiario di una decisione di rinvio provvede a che le carenze all'origine delle detrazioni che persistono al momento dell'adozione della decisione di rinvio siano corrette in base a un piano d'azione stabilito in consultazione con la Commissione, che preveda chiari indicatori dei progressi. La Commissione modifica o revoca la decisione di rinvio, tenendo conto del principio di proporzionalità, in uno dei seguenti casi: a) lo Stato membro non effettua gli interventi necessari a correggere le carenze, come previsto nel piano d'azione; b) i progressi delle misure correttive non sono sufficienti secondo gli indicatori dei progressi; o c) il risultato di tali misure non è soddisfacente. 10.   Le decisioni di esecuzione di cui ai paragrafi 8 e 9 sono adottate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116. 11.   In casi debitamente giustificati comunicati allo Stato membro interessato la Commissione può prorogare i termini fissati ai paragrafi da 2 a 5. 12.   Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate per via elettronica. 13.   I paragrafi da 1 a 11 si applicano, mutatis mutandis, alle entrate con destinazione specifica ai sensi dell' del regolamento (UE) 2021/2116.
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Procedura di conformità (Art. 37 Regolamento (UE) 2022/128) — Testo vigente | Portale Normativo