Art. 36

Verifica dell'efficacia dell'attuazione

In vigore dal 21 dic 2021
Verifica dell'efficacia dell'attuazione 1.   Quando determina di quali importi deve essere ridotto il finanziamento dell'Unione, quando constata che le spese non abbiano un output corrispondente dichiarato nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione utilizza le proprie risultanze e le risultanze dell'organismo di certificazione, e tiene conto delle informazioni messe a sua disposizione dagli Stati membri, purché tali informazioni le siano fornite entro i termini da essa stabiliti nell'ambito della procedura di verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione svolta a norma dell' del regolamento (UE) 2021/2116 e in conformità del presente articolo. 2.   Qualora, in esito ai documenti di liquidazione annuale presentati dallo Stato membro e in assenza di giustificazioni sufficienti, la Commissione ritenga che le spese non abbiano un output corrispondente, essa comunica le proprie risultanze allo Stato membro interessato, specificando la differenza constatata. La comunicazione deve fare riferimento al presente articolo. Lo Stato membro risponde entro un termine fissato nella comunicazione stessa, che non può essere inferiore a 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione. Nella loro risposta gli Stati membri hanno la possibilità, in particolare, di: a) presentare osservazioni e giustificazioni in merito alle differenze constatate; b) dimostrare alla Commissione che l'effettiva differenza rilevata o l'importo che non presenta un output corrispondente è inferiore a quanto indicato dalla Commissione; c) informare la Commissione dei provvedimenti correttivi adottati per assicurare la corretta rendicontazione degli output o che la spesa abbia un output corrispondente e la data effettiva della loro attuazione. La comunicazione di cui al primo e al secondo comma può essere effettuata per via elettronica. 3.   La Commissione, dopo aver valutato le giustificazioni degli Stati membri in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, adotta, se del caso, una decisione a norma dell' del regolamento (UE) 2021/2116 al fine di ridurre il finanziamento dell'Unione delle spese che non hanno un output corrispondente per l'esercizio finanziario in questione. 4.   Per quanto riguarda il FEAGA, le riduzioni del finanziamento dell'Unione sono operate dalla Commissione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione a norma dell' del regolamento (UE) 2021/2116. 5.   Per quanto riguarda il FEASR, le detrazioni dal finanziamento dell'Unione sono operate dalla Commissione sul pagamento per cui lo Stato membro presenta la dichiarazione di spesa dopo l'adozione della decisione a norma dell' del regolamento (UE) 2021/2116. 6.   I paragrafi da 1 a 5 si applicano, mutatis mutandis, alle entrate con destinazione specifica ai sensi dell' del regolamento (UE) 2021/2116.
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Verifica dell'efficacia dell'attuazione (Art. 36 Regolamento (UE) 2022/128) — Testo vigente | Portale Normativo