Art. 35

Liquidazione finanziaria

In vigore dal 21 dic 2021
Liquidazione finanziaria 1.   La decisione della Commissione sulla liquidazione dei conti di cui all' del regolamento (UE) 2021/2116 determina l'ammontare delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio finanziario in questione, che sono riconosciute imputabili ai Fondi sulla base dei conti di cui all' del presente regolamento e delle eventuali riduzioni e sospensioni di cui agli del regolamento (UE) 2021/2116. Per quanto riguarda il FEASR, l'importo determinato nella decisione di liquidazione dei conti comprende i fondi che possono essere riutilizzati mediante riassegnazione da parte dello Stato membro interessato conformemente all', del regolamento (UE) 2021/2116. 2.   Per quanto riguarda il FEAGA, l'importo che, in conseguenza della decisione di liquidazione dei conti, deve essere recuperato da, o erogato a ciascuno Stato membro, è determinato detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del paragrafo 1. La Commissione detrae tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o lo aggiunge agli stessi. Per quanto riguarda il FEASR, l'importo che, in conseguenza della decisione di liquidazione dei conti, deve essere recuperato da, o erogato a ciascuno Stato membro, è determinato detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del paragrafo 1. La Commissione detrae tale importo dal primo pagamento per cui lo Stato membro presenta la dichiarazione di spesa dopo l'adozione della decisione di cui all' del regolamento (UE) 2021/2116, o lo aggiunge allo stesso. 3.   Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, la Commissione comunica allo Stato membro interessato i risultati delle proprie verifiche sulle informazioni trasmessele, nonché le eventuali modifiche proposte. 4.   Qualora, per cause imputabili allo Stato membro, non possa liquidare i conti di uno Stato membro prima del 31 maggio dell'anno successivo, la Commissione notifica allo stesso Stato membro le indagini supplementari che intende effettuare a norma dell' del regolamento (UE) 2021/2116. 5.   I paragrafi da 1 a 4 si applicano, mutatis mutandis, alle entrate con destinazione specifica ai sensi dell' del regolamento (UE) 2021/2116.
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