Art. 34

Conservazione delle informazioni contabili

In vigore dal 21 dic 2021
Conservazione delle informazioni contabili 1.   I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere riscosse dal FEAGA sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui la Commissione liquida i conti per l'esercizio finanziario considerato, ai sensi dell' del regolamento (UE) 2021/2116. 2.   I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere riscosse dal FEASR sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'organismo pagatore ha effettuato il pagamento definitivo. 3.   Nei casi di irregolarità o negligenza, i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui gli importi sono stati interamente recuperati dal beneficiario e accreditati ai Fondi. 4.   I documenti giustificativi relativi agli output corrispondenti alle spese dichiarate nell'ambito del FEAGA a norma del regolamento (UE) 2021/2115 e del FEASR sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui è dichiarata la spesa finale nell'ambito dei piani strategici della PAC a norma del regolamento (UE) 2021/2115. 5.   Nel caso della procedura di conformità di cui all' del regolamento (UE) 2021/2116, i documenti giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura o, qualora la decisione sulla conformità formi oggetto di un procedimento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è concluso il procedimento. 6.   I documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono tenuti a disposizione della Commissione in formato cartaceo e/o elettronico. I documenti possono essere conservati in formato esclusivamente elettronico soltanto se la legislazione nazionale dello Stato membro in questione ammette i documenti in formato elettronico come elementi di prova delle relative operazioni nei procedimenti giudiziari nazionali. Se i documenti sono conservati soltanto in formato elettronico, il sistema utilizzato è conforme all'allegato I, sezione 3, parte B), del regolamento delegato (UE) 2022/127.
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