Art. 31
Recupero mediante compensazione
In vigore dal 21 dic 2021
Recupero mediante compensazione
Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri compensano gli importi indebitamente versati derivanti da irregolarità in sospeso di un beneficiario, accertata in conformità della legislazione nazionale, con i futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario che effettuerà l'organismo pagatore responsabile del recupero del credito.
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