Art. 30

Recupero di pagamenti indebiti

In vigore dal 21 dic 2021
Recupero di pagamenti indebiti 1.   Per qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza, gli Stati membri istituiscono un sistema che garantisca l'invio di una richiesta di recupero al beneficiario entro un tempo ragionevole, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità. Il sistema garantisce che gli importi corrispondenti siano iscritti al momento della richiesta di recupero nel registro dei debitori dell'organismo pagatore. 2.   Gli Stati membri dispongono di un sistema atto a garantire l'avvio e il seguito in modo tempestivo delle procedure di recupero, compreso il calcolo degli interessi conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, della compensazione e dell'esecuzione degli importi indebitamente versati. È garantito il seguito del credito previsto dalla procedura nazionale di recupero applicabile e gli importi recuperati sono rimborsati ai Fondi a tempo debito. 3.   La correzione di un credito a favore dei Fondi ha luogo solo se l'assenza di irregolarità è attestata da un atto amministrativo o giuridico di natura definitiva. 4.   Gli Stati membri motivano adeguatamente la cancellazione di un credito e la decisione di non procedere al recupero di un credito conformemente alle norme nazionali applicabili.
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Recupero di pagamenti indebiti (Art. 30 Regolamento (UE) 2022/128) — Testo vigente | Portale Normativo