Art. 28

Piani di azione relativi al monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione

In vigore dal 21 dic 2021
Piani di azione relativi al monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione 1.   In seguito alla valutazione della giustificazione presentata dallo Stato membro nel contesto dell'esame dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 135 del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di presentare un piano d'azione di cui all' del regolamento (UE) 2021/2116. Lo Stato membro presenta un piano d'azione entro 2 mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione. In tale piano d'azione lo Stato membro propone misure correttive concrete per colmare le carenze e individuare gli interventi che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda le deviazioni dai target intermedi stabiliti per conseguire gli obiettivi specifici di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115. Le misure correttive sono descritte in modo sufficientemente dettagliato da consentire alla Commissione di valutare se il piano d'azione sia idoneo a porre rimedio a tali carenze, comprese, se del caso, le azioni volte a migliorare l'efficacia dell'attuazione degli interventi interessati. 2.   Per ciascuna delle misure lo Stato membro fissa il termine previsto per l'attuazione, che non può superare i 2 anni dall'avvio del piano d'azione. Al fine di consentire l'esame dei termini previsti per l'esecuzione del piano d'azione, lo Stato membro stabilisce anche indicatori dei progressi rispetto alla scadenza, almeno trimestrali per tutta la durata del piano d'azione. 3.   Entro un termine di 2 mesi dal ricevimento del piano d'azione da parte dello Stato membro interessato, la Commissione informa per iscritto, se del caso, tale Stato membro delle sue obiezioni in merito al piano d'azione presentato e ne chiede la modifica. Lo Stato membro interessato fornisce ulteriori chiarimenti o presenta un piano d'azione aggiornato entro 2 mesi dal ricevimento delle osservazioni della Commissione. 4.   Dopo il periodo di cui al paragrafo 3, entro 2 mesi la Commissione comunica per iscritto allo Stato membro se ritiene che il piano d'azione sia sufficiente ad affrontare le carenze che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC. In caso di valutazione positiva, il ricevimento di tale valutazione da parte dello Stato membro è considerato la data di avvio dell'attuazione del piano d'azione. La data di avvio non pregiudica la possibilità per lo Stato membro interessato di avviare l'attuazione di misure correttive prima. In caso di valutazione negativa, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di sospendere i pagamenti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116. 5.   Gli Stati membri predispongono i piani d'azione e riferiscono sui progressi compiuti nella loro attuazione secondo il modello fornito dalla Commissione al momento della presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, conformemente all', paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116.Il modello è disponibile e utilizzato in formato elettronico.
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