Art. 22
Dichiarazioni di spesa
In vigore dal 21 dic 2021
Dichiarazioni di spesa
1. Gli organismi pagatori dichiarano le spese e gli importi recuperati per ciascun tipo di intervento di sviluppo rurale e per l'assistenza tecnica nell'ambito del piano strategico della PAC, di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) 2021/2115, per ciascuno dei periodi di riferimento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sulla base del modello messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione tramite sistemi informatici.
Per ciascun piano strategico della PAC, nella dichiarazione di spesa gli organismi pagatori specificano almeno:
a)
l'importo della spesa pubblica ammissibile, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, per la quale l'organismo pagatore ha effettivamente versato il contributo corrispondente del FEASR durante ciascuno dei periodi di riferimento indicati al paragrafo 2 del presente articolo;
b)
le informazioni sugli strumenti finanziari di cui all', paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/2116;
c)
l'informazione aggiuntiva sugli anticipi versati ai beneficiari, di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116;
d)
l'importo recuperato nel periodo in corso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, per quanto riguarda il piano strategico della PAC;
e)
l'importo recuperato durante il periodo in corso di cui al paragrafo 2 del presente articolo in relazione ai programmi di sviluppo rurale del FEASR a partire dal 2007, per i quali gli Stati membri non sono più tenuti a inviare dichiarazioni di spesa intermedie;
f)
gli importi relativi all'assistenza tecnica.
Le spese sostenute e da dichiarare al FEASR tengono conto delle sanzioni applicate nell'ambito del sistema di gestione e di controllo degli Stati membri in caso di inosservanza.
2. Una volta che la Commissione ha approvato un piano strategico della PAC, gli Stati membri le trasmettono, in conformità dell'articolo 90, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2021/2116, le dichiarazioni di spesa entro i termini seguenti:
a)
entro il 30 aprile, per le spese del periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo;
b)
entro il 31 luglio, per le spese del periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno;
c)
entro il 10 novembre, per le spese del periodo che va dal 1° luglio al 15 ottobre;
d)
entro il 31 gennaio, per le spese del periodo che va dal 16 ottobre al 31 dicembre.
Se in uno Stato membro il piano strategico della PAC è attuato da più di un organismo pagatore, l'organismo di coordinamento garantisce che le dichiarazioni di spesa siano trasmesse lo stesso giorno.
Tuttavia tutte le spese versate dagli organismi pagatori ai beneficiari in conformità dell'articolo 86 del regolamento (UE) 2021/2115 fino alla fine dell'ultimo periodo, come specificato al primo comma, prima dell'approvazione di un piano strategico della PAC di cui all'articolo 118 del medesimo regolamento, sono sostenute sotto la responsabilità degli Stati membri e devono essere dichiarate alla Commissione nella prima dichiarazione di spesa successiva all'approvazione del piano. In tale dichiarazione sono dichiarati anche gli importi recuperati per il periodo corrispondente, di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere d) ed e) del presente articolo. La stessa regola si applica, mutatis mutandis, in caso di modifica del piano strategico della PAC ai sensi dell'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115, ad eccezione degli adattamenti del piano di finanziamento di cui all', del presente regolamento.
Per quanto riguarda gli strumenti finanziari istituiti a norma dell' del regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2021/2115, le spese sono dichiarate nell'esercizio finanziario in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/2116 e l'organismo pagatore le ha effettuate prima della fine dell'esercizio finanziario.
Tutte le informazioni finanziarie richieste in applicazione del presente articolo sono comunicate in euro.
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