Art. 21

Previsione del fabbisogno finanziario

In vigore dal 21 dic 2021
Previsione del fabbisogno finanziario Per ciascun piano strategico della PAC di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) 2021/2115 e in conformità dell'articolo 90, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri trasmettono alla Commissione due volte all'anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto, le previsioni relative agli importi che dovranno essere finanziati dal FEASR nell'esercizio finanziario in corso. Inoltre gli Stati membri trasmettono una stima aggiornata delle domande di finanziamento per l'esercizio finanziario successivo. Tali previsioni e tale stima aggiornata sono trasmesse sulla base del modello messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione mediante sistemi informatici.
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