Art. 15
Comunicazione nell'ambito dell'intervento pubblico
In vigore dal 21 dic 2021
Comunicazione nell'ambito dell'intervento pubblico
1. Gli organismi pagatori comunicano alla Commissione:
a)
su richiesta della Commissione, i documenti e le informazioni di cui all', paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2022/127 e le disposizioni amministrative nazionali complementari adottate ai fini dell'applicazione e della gestione delle misure di intervento;
b)
entro il giorno previsto all', paragrafo 1, del presente regolamento, le informazioni relative all'ammasso pubblico in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione attraverso i sistemi informatici.
2. Per effettuare gli scambi di comunicazioni e di informazioni e redigere i documenti relativi alla spesa riguardante l'intervento pubblico si utilizzano i relativi sistemi informatici di cui all'.
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