Art. 14
Messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari
In vigore dal 21 dic 2021
Messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari
Con la decisione di versare i pagamenti mensili la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, sul conto aperto da ciascuno Stato membro, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare mediante il FEAGA, deducendo l'importo corrispondente alle entrate con destinazione specifica.
Quando l'importo stabilito dalla Commissione per l'applicazione dell', paragrafo 1, è negativo per uno Stato membro, in totale o per una data linea di bilancio, l'effettiva compensazione può essere differita ai mesi successivi.
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