Art. 14

Messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari

In vigore dal 21 dic 2021
Messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari Con la decisione di versare i pagamenti mensili la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, sul conto aperto da ciascuno Stato membro, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare mediante il FEAGA, deducendo l'importo corrispondente alle entrate con destinazione specifica. Quando l'importo stabilito dalla Commissione per l'applicazione dell', paragrafo 1, è negativo per uno Stato membro, in totale o per una data linea di bilancio, l'effettiva compensazione può essere differita ai mesi successivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:128:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari (Art. 14 Regolamento (UE) 2022/128) — Testo vigente | Portale Normativo