Art. 13

Decisione di pagamento della Commissione

In vigore dal 21 dic 2021
Decisione di pagamento della Commissione 1.   Sulla base dei dati trasmessi in conformità dell', paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione decide di versare i pagamenti mensili a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve le rettifiche che possono essere imposte in virtù di decisioni successive in conformità degli di tale regolamento, e tenendo conto delle riduzioni e delle sospensioni decise in conformità degli articoli da 39 a 42 del medesimo regolamento. 2.   Se il totale delle spese dichiarate dagli Stati membri, per l'esercizio finanziario successivo, supera i tre quarti della totalità degli stanziamenti del FEAGA dell'esercizio in corso, gli impegni anticipati di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ed i pagamenti mensili corrispondenti sono concessi in misura proporzionale alle dichiarazioni di spesa, nel limite del 75 % degli stanziamenti dell'esercizio in corso. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.
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