Art. 1
In vigore dal 20 dic 2021
1. Per i prodotti agricoli e industriali elencati nell’allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell’Unione («contingenti»).
2. Nell’ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sono sospesi per i periodi contingentali, alle aliquote di dazio contingentali e nei limiti dei volumi contingentali indicati nell’allegato del presente regolamento.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:2283:oj#art-1