Art. 2

Criteri per l’individuazione della deroga alla vigilanza dell’ESMA

In vigore dal 17 dic 2021
Criteri per l’individuazione della deroga alla vigilanza dell’ESMA 1.   L’APA o l’ARM è soggetto alla deroga alla vigilanza dell’ESMA se: a) l’APA o l’ARM fornisce servizi a o per conto di imprese di investimento soggette agli obblighi di informazione post-negoziazione di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 o all’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 26 di tale regolamento, in un massimo di tre diversi Stati membri, mentre almeno il 50 % di tali imprese di investimento è autorizzato nello stesso Stato membro dell’APA o dell’ARM; e b) il numero e il volume delle operazioni rese pubbliche dall’APA a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda gli strumenti rappresentativi di capitale è inferiore allo 0,5 % del numero totale delle operazioni o del volume segnalato da tutti gli APA a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento, e il numero e il volume delle operazioni rese pubbliche dall’APA a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento per quanto riguarda gli strumenti non rappresentativi di capitale non è superiore allo 0,5 % del numero totale di operazioni o del volume segnalato da tutti gli APA a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento; e c) il numero di operazioni segnalate dall’ARM a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 7, del regolamento (UE) n. 600/2014 non è superiore allo 0,5 % del numero totale di operazioni segnalate da tutti gli ARM a norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 7, di tale regolamento. 2.   L’APA o l’ARM fornisce all’autorità competente, su richiesta, i dati che consentono di valutare il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a).
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