Art. 1

In vigore dal 17 dic 2021
1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607111960 e 7607111991) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Sono esclusi i seguenti prodotti: — fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg; — fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore uguale o superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no; — fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no; — fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no. 3.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti: Società Dazio compensativo definitivo Codice addizionale TARIC Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. 10,1  % C687 Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd. 18,2  % C688 Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. 8,6  % C686 Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato I 12,3  % Cfr. l’allegato I Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II 18,2  % Cfr. l’allegato II Tutte le altre società 18,2  % C999 4.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società citate al paragrafo 3 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. 6.   Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell’inchiesta di restituzione.
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