Art. 4

Autocertificazione da parte di piccoli produttori indipendenti

In vigore dal 17 dic 2021
Autocertificazione da parte di piccoli produttori indipendenti Se i piccoli produttori indipendenti rientrano nelle definizioni di cui all’, paragrafo 2, all’articolo 9 bis, paragrafo 2, all’articolo 13 bis, paragrafo 4, all’articolo 18 bis, paragrafo 3, o all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE e gli Stati membri consentono ai piccoli produttori indipendenti stabiliti nel loro rispettivo territorio di utilizzare un’autocertificazione, lo stato dei produttori e la loro produzione annuale sono dichiarati nel documento amministrativo a norma degli del presente regolamento.
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