Art. 3

Riferimento al certificato nel documento amministrativo per la circolazione dei prodotti a norma del capo V della direttiva 2008/118/CE

In vigore dal 17 dic 2021
Riferimento al certificato nel documento amministrativo per la circolazione dei prodotti a norma del capo V della direttiva 2008/118/CE 1.   Ai fini del riferimento al certificato nel documento amministrativo per la circolazione dei prodotti a norma del capo V della direttiva 2008/118/CE, le informazioni da includere nella casella 14 del documento di accompagnamento semplificato di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione (5) sono il numero progressivo del certificato e il termine « Certificato di » seguito, se del caso, da una delle diciture seguenti: a) «piccole birrerie indipendenti»; b) «piccoli produttori di vino indipendenti»; c) «piccoli produttori indipendenti di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra»; d) «piccoli produttori indipendenti di prodotti intermedi»; e) «piccole distillerie indipendenti». 2.   Nei casi in cui la circolazione dei prodotti comprenda diverse bevande alcoliche e si intenda applicare le aliquote di accisa ridotte solo ad alcune bevande, la designazione commerciale delle bevande alcoliche fabbricate da piccoli produttori indipendenti è indicata nella casella 14 del documento di accompagnamento semplificato, come stabilito nel regolamento (CEE) n. 3649/92.
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