Art. 3
Riferimento al certificato nel documento amministrativo per la circolazione dei prodotti a norma del capo V della direttiva 2008/118/CE
In vigore dal 17 dic 2021
Riferimento al certificato nel documento amministrativo per la circolazione dei prodotti a norma del capo V della direttiva 2008/118/CE
1. Ai fini del riferimento al certificato nel documento amministrativo per la circolazione dei prodotti a norma del capo V della direttiva 2008/118/CE, le informazioni da includere nella casella 14 del documento di accompagnamento semplificato di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione (5) sono il numero progressivo del certificato e il termine «
Certificato di
» seguito, se del caso, da una delle diciture seguenti:
a)
«piccole birrerie indipendenti»;
b)
«piccoli produttori di vino indipendenti»;
c)
«piccoli produttori indipendenti di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra»;
d)
«piccoli produttori indipendenti di prodotti intermedi»;
e)
«piccole distillerie indipendenti».
2. Nei casi in cui la circolazione dei prodotti comprenda diverse bevande alcoliche e si intenda applicare le aliquote di accisa ridotte solo ad alcune bevande, la designazione commerciale delle bevande alcoliche fabbricate da piccoli produttori indipendenti è indicata nella casella 14 del documento di accompagnamento semplificato, come stabilito nel regolamento (CEE) n. 3649/92.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:2266:oj#art-3