Art. 1
In vigore dal 17 dic 2021
La tabella 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 è così modificata:
(1)
nella riga del dato «l» del gruppo di dati «17», i punti 3 e 4 della colonna F sono sostituiti dai seguenti:
«3.
Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, è aggiunta la dichiarazione relativa allo stato dell’operatore a norma dell’articolo 4, dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2021/2266* della Commissione se si intende chiedere un’aliquota d’accisa ridotta nello Stato membro di destinazione.
4.
Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti certificati, è aggiunta la dichiarazione relativa al tipo di bevanda alcolica autorizzata nel certificato a norma dell’, del regolamento di esecuzione 2021/2266 se si intende chiedere un’aliquota d’accisa ridotta nello Stato membro di destinazione.
*
Regolamento di esecuzione 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (GU L 26).»;
(2)
nella riga relativa al dato «n» del gruppo di dati «17», il testo della colonna F è sostituito dal seguente:
«Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, è indicato il quantitativo di produzione annuo di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2021/2266nel caso in cui si intenda chiedere un’aliquota d’accisa ridotta nello Stato membro di destinazione. Il valore di questo dato deve essere superiore a zero.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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