Art. 1
In vigore dal 16 dic 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è così modificato:
(1)
all’, paragrafo 2, è aggiunto il seguente secondo comma:
«Fino all’19 gennaio 2023 le notifiche di importazione possono essere redatte utilizzando i formulari riportati nell’allegato II nella versione in vigore il 18 gennaio 2022.»
(2)
Gli allegati I, III e V del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono modificati conformemente all’allegato 1 del presente regolamento.
(3)
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è sostituito dal testo che figura nell’allegato 2 del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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