Art. 5

Contitolarità del trattamento nell'interfaccia

In vigore dal 16 dic 2021
Contitolarità del trattamento nell'interfaccia 1.   Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'interfaccia, la Commissione è contitolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, e le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato sono contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. 2.   La Commissione conclude un accordo di contitolarità del trattamento con gli altri contitolari del trattamento al fine di stabilire le rispettive responsabilità e rispettare gli obblighi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. 3.   I contitolari del trattamento: a) collaborano per trattare tempestivamente le richieste presentate dagli interessati; b) si prestano assistenza reciproca nelle questioni riguardanti l'identificazione e la gestione di qualsiasi violazione dei dati relativa al trattamento congiunto; c) scambiano le informazioni pertinenti necessarie per informare gli interessati a norma della sezione 2 del regolamento (UE) 2016/679 e della sezione 2 del regolamento (UE) 2018/1725; d) garantiscono e proteggono la sicurezza, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati personali trattati congiuntamente a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725.
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