Art. 5
Contitolarità del trattamento nell'interfaccia
In vigore dal 16 dic 2021
Contitolarità del trattamento nell'interfaccia
1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'interfaccia, la Commissione è contitolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, e le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato sono contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
2. La Commissione conclude un accordo di contitolarità del trattamento con gli altri contitolari del trattamento al fine di stabilire le rispettive responsabilità e rispettare gli obblighi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
3. I contitolari del trattamento:
a)
collaborano per trattare tempestivamente le richieste presentate dagli interessati;
b)
si prestano assistenza reciproca nelle questioni riguardanti l'identificazione e la gestione di qualsiasi violazione dei dati relativa al trattamento congiunto;
c)
scambiano le informazioni pertinenti necessarie per informare gli interessati a norma della sezione 2 del regolamento (UE) 2016/679 e della sezione 2 del regolamento (UE) 2018/1725;
d)
garantiscono e proteggono la sicurezza, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati personali trattati congiuntamente a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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