Art. 3
Procedura
In vigore dal 16 dic 2021
Procedura
1. Qualora uno Stato membro utilizzi l'interfaccia, le autorità doganali collegano i sistemi doganali nazionali a tale interfaccia, testano il collegamento e garantiscono che tali sistemi rimangano interoperabili con tale interfaccia.
2. Se le comunicazioni e le richieste di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/1020 sono effettuate attraverso l'ICSMS e l'interfaccia a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, di tale regolamento, si applicano le disposizioni seguenti:
a)
le autorità doganali inseriscono nei rispettivi sistemi doganali nazionali i dati da trasmettere, se tali dati non sono già presenti, e ne autorizzano la trasmissione all'ICSMS mediante l'interfaccia;
b)
le autorità di vigilanza del mercato inseriscono nell'ICSMS i dati da trasmettere e ne autorizzano la trasmissione ai sistemi doganali nazionali delle autorità doganali competenti mediante l'interfaccia;
c)
una volta che la trasmissione dei dati di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo è stata autorizzata, l'interfaccia trasmette tali dati all'altro sistema;
d)
tutte le successive trasmissioni di dati relative alle comunicazioni e alle richieste avvengono mediante l'interfaccia.
3. Qualora le autorità di vigilanza del mercato non rispondano alla comunicazione entro i termini di cui all'articolo 27, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1020, l'ICSMS trasmette ai sistemi doganali nazionali, mediante l'interfaccia, un messaggio automatico indicante che il prodotto può essere immesso in libera pratica se tutte le altre prescrizioni e formalità relative a tale immissione sono state soddisfatte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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