Art. 2
Dati da trasmettere
In vigore dal 16 dic 2021
Dati da trasmettere
1. Ai fini della comunicazione alle autorità di vigilanza del mercato della sospensione dell'immissione in libera pratica di un prodotto a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020, i dati da trasmettere comprendono:
a)
i pertinenti dati disponibili nei sistemi doganali nazionali, compresi i dati della dichiarazione doganale, di cui all'allegato I, sezione 1, del presente regolamento;
b)
i dati supplementari da inserire nei sistemi doganali nazionali, di cui all'allegato I, sezione 2, del presente regolamento.
2. Qualora le autorità di vigilanza del mercato richiedano alle autorità doganali di mantenere la sospensione dell'immissione in libera pratica del prodotto, comunichino alle autorità doganali la loro approvazione dell'immissione in libera pratica o chiedano alle autorità doganali di non immettere il prodotto in libera pratica a norma degli articoli 27 e 28 del regolamento (UE) 2019/1020, i dati da trasmettere comprendono:
a)
la decisione delle autorità di vigilanza del mercato in merito all'approvazione o al rifiuto dell'immissione in libera pratica del prodotto, o la loro richiesta di mantenere la sospensione, conformemente all'allegato II del presente regolamento;
b)
il seguito dato alle comunicazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo, sia dalle autorità doganali sia dalle autorità di vigilanza del mercato, conformemente all'allegato III del presente regolamento.
3. Ai fini di una richiesta da parte delle autorità di vigilanza del mercato di sospendere l'immissione in libera pratica di un prodotto a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, e della risposta delle autorità doganali, sono trasmessi i dati specificati nell'allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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