Art. 9
Informazioni sui paesi terzi a livello dell’Unione
In vigore dal 15 dic 2021
Informazioni sui paesi terzi a livello dell’Unione
1. L’Agenzia è un centro di raccolta di informazioni pertinenti, affidabili, obiettive, accurate e aggiornate sui paesi terzi interessati in maniera trasparente e imparziale, che utilizza informazioni pertinenti, incluse le informazioni specifiche relative ai minori e alla dimensione di genere, e le informazioni mirate sulle persone appartenenti a gruppi vulnerabili e minoranze. L’Agenzia redige e aggiorna regolarmente relazioni e altri documenti che forniscono informazioni sui paesi terzi interessati a livello dell’Unione, anche su questioni tematiche specifiche di tali paesi.
2. L’Agenzia, in particolare:
a)
si avvale di ogni fonte pertinente, comprese le informazioni raccolte da organizzazioni internazionali, in particolare l’UNHCR e altre organizzazioni pertinenti, compresi i membri del forum consultivo di cui all’, dalle istituzioni, dagli organismi, dagli uffici e dalle agenzie dell’Unione e dal SEAE, e attraverso le reti di cui all’ e le missioni conoscitive;
b)
crea e sviluppa un portale web che raccolga e diffonda le informazioni sui paesi terzi interessati, comprendente una sezione pubblica per gli utenti generici e una sezione ad accesso limitato destinata agli utenti che sono dipendenti delle autorità nazionali responsabili per l’asilo e l’immigrazione o di qualsiasi altro organismo incaricato da uno Stato membro di svolgere attività di ricerca sulle informazioni relative a un paese terzo;
c)
elabora un formato e una metodologia comune, compresi i termini di riferimento, in conformità degli obblighi previsti dal diritto dell’Unione in materia d’asilo, per l’elaborazione di relazioni e altri documenti con informazioni sui paesi terzi interessati a livello dell’Unione.
Storico versioni
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